TERMINI E CONDIZIONI DI Acquisto

Termini e condizioni di acquisto

Termini e condizioni per l'acquisto di materiale di produzione e pezzi di ricambio da parte di TSI Turbo Service International Limited e delle sue controllate ("l'Acquirente")

Qui puoi scoprire di più sulla nostra termini e condizioni di vendita.

1. Determinazione delle condizioni

Il rapporto giuridico tra il Fornitore e l'Acquirente è regolato dai presenti Termini e Condizioni per l'Acquisto di Materiali di Produzione e Parti di Ricambio ("Termini") e da qualsiasi altro contratto stipulato per iscritto tra il Fornitore e l'Acquirente e firmato da o per conto dell'Acquirente. Modifiche e integrazioni richiedono la forma scritta e la firma da parte o per conto dell'Acquirente. Altri termini e condizioni non si applicano, anche se non vengono rifiutati in ogni singolo caso, anche laddove il Fornitore vi faccia esplicito riferimento, ad esempio nelle conferme d'ordine.

2. Ordini

2.1 I contratti di fornitura (ordine e accettazione dell'ordine) e i relativi permessi di consegna, nonché eventuali modifiche e integrazioni, devono essere stipulati per iscritto. I permessi di consegna possono essere emessi anche tramite telecomunicazione.

2.2 La corrispondenza deve essere effettuata con l'Ufficio Acquisti dell'Acquirente. Accordi con altri uffici che modifichino i punti stabiliti nel presente contratto richiedono esplicita conferma scritta da parte dell'Ufficio Acquisti sotto forma di allegato al contratto.

2.3 Gli ordini e le richieste di consegna si considerano accettati se il Fornitore non vi si oppone per iscritto entro una settimana dal ricevimento. L'Acquirente ha tuttavia il diritto di revocare l'ordine entro un'ulteriore settimana, qualora il Fornitore non abbia precedentemente rilasciato un'accettazione scritta.

2.4 Nell'ambito di un rapporto di fornitura continuativo, il Fornitore evaderà gli ordini e le richieste dell'Acquirente, in particolare per quanto riguarda i tempi di consegna e le quantità da consegnare, in base al loro contenuto, a meno che non vi siano motivi di rifiuto che esulano dal ragionevole controllo del Fornitore. In tal caso, il Fornitore è tenuto a spiegare immediatamente tali motivi per iscritto all'Acquirente. Qualora il Fornitore intenda risolvere in tutto o in parte un rapporto di fornitura in corso, tale risoluzione deve essere legittima e deve notificare tale intenzione per iscritto con sufficiente anticipo affinché l'Acquirente sia in grado di approvvigionarsi di tali prodotti senza interferire con la propria produzione e i propri servizi. Inoltre, il Fornitore dovrà supportare l'Acquirente in tale cambio di fornitore fornendo le informazioni, la documentazione e il know-how necessari. Tuttavia, gli impegni di consegna concordati dovranno comunque essere adempiuti dal Fornitore in modo corretto. Gli ultimi prezzi concordati si applicheranno inoltre fino alla cessazione della consegna.

2.5 I preventivi, i campioni iniziali e i campioni in genere sono vincolanti e non remunerati, salvo diverso accordo scritto ed esplicito.

2.6 Nella misura in cui ciò sia ragionevolmente accettabile per il Fornitore, l'Acquirente può richiedere che vengano apportate modifiche ai beni relative alla progettazione e al processo. In tal caso, le conseguenze, in particolare in termini di costi aggiuntivi o di riduzione dei costi, nonché in relazione ai termini di consegna, dovranno essere risolte in modo appropriato e reciprocamente concordato.

3. Pagamento

3.1 I prezzi concordati sono fissi. Qualora venga concordato un prezzo "franco fabbrica" ​​o "franco magazzino", l'Acquirente si fa carico solo delle spese di trasporto più vantaggiose. Il Fornitore sostiene tutti i costi derivanti, compresi quelli di carico e trasporto fino alla consegna della merce al vettore. Il metodo di determinazione del prezzo non pregiudica l'accordo relativo al luogo di adempimento della consegna.

3.2 L'Acquirente si riserva il diritto di accettare consegne in eccesso o in difetto.

3.3 Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della fattura, salvo diverso accordo con il Fornitore. In caso di consegne anticipate, la data di scadenza si basa sulla data di consegna concordata.

3.4 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o assegno.

3.5 I pagamenti da parte dell'Acquirente non implicano l'accettazione dell'estratto conto e avvengono con riserva di controllo della fattura e della merce fornita. L'Acquirente può compensare tutti i crediti vantati dal Fornitore nei suoi confronti con tutti i crediti che gli spettano nei confronti del Fornitore. In caso di consegne difettose, l'Acquirente ha il diritto di trattenere il pagamento in misura proporzionale al valore della merce fino alla sostituzione della merce difettosa.

3.6 Senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, che non potrà essere irragionevolmente negato, il Fornitore non avrà il diritto di cedere i propri crediti a terzi né di farli riscuotere da terzi. In caso di riserva di proprietà da parte del Fornitore, si presume che sia stato dato il consenso alla rivendita. Anche qualora il Fornitore ceda a terzi il proprio credito nei confronti dell'Acquirente, in violazione della prima frase del paragrafo 3.6, senza il consenso dell'Acquirente, la cessione rimane valida.

Indipendentemente dalla cessione, l'Acquirente può scegliere se il pagamento debba essere effettuato al Fornitore o a terzi.

4. Notifica delle carenze

4.1 L'Acquirente effettua i seguenti controlli al momento dell'accettazione della merce:

  • Controllo di identificazione in base alle unità di imballaggio;
  • Ispezione per eventuali danni visibili esterni dovuti al trasporto
  • Stima della quantità fornita;
  • Controllare se sono allegati i certificati di prova concordati; e

Controcontrollo occasionale dei valori indicati nei certificati di prova.

L'Acquirente informerà tempestivamente per iscritto il Fornitore di eventuali presunti difetti dei prodotti consegnati riscontrati all'atto dell'ispezione in entrata.

4.2 Successivamente, l'Acquirente dovrà notificare per iscritto al Fornitore eventuali presunti difetti dei prodotti consegnati non appena tali presunti difetti siano stati scoperti nel corso di una regolare attività commerciale.

4.3 Qualora l'Acquirente rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2, il Fornitore rinuncia con la presente al diritto di rifiutare la notifica tardiva di un difetto.

5. Riservatezza

5.1 Le parti contraenti si impegnano a considerare segreti commerciali tutti i dettagli commerciali e tecnici relativi alle parti e ai materiali o alle operazioni commerciali dell'altra parte di cui vengono a conoscenza nel corso del rapporto commerciale, a meno che tali dettagli non siano di dominio pubblico.

5.2 Disegni, modelli, campioni e oggetti simili non saranno resi disponibili o altrimenti accessibili a terzi non autorizzati. La riproduzione di tali oggetti è consentita solo nella misura strettamente necessaria a consentirne la produzione e nel rispetto delle leggi sul diritto d'autore.

5.3 I subfornitori saranno tenuti ad impegnarsi di conseguenza.

5.4 Il Fornitore è tenuto a trattare con riservatezza qualsiasi informazione relativa all'esistenza del contratto con l'Acquirente o all'uso previsto da parte dell'Acquirente dei prodotti e dei materiali. Può citare l'Acquirente come riferimento a terzi o a fini pubblicitari solo previo consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore è tenuto a trattare con riservatezza le informazioni a lui fornite in relazione alla conclusione e all'esecuzione del contratto, a condizione che non sia stato dimostrato che siano o siano diventate di dominio pubblico.

5.5 Disegni e altri documenti, dispositivi, modelli, utensili e altri mezzi di produzione consegnati al Fornitore rimangono di proprietà dell'Acquirente. Gli utensili e gli altri mezzi di produzione pagati dall'Acquirente appartengono a quest'ultimo, fatti salvi i termini di eventuali contratti di fornitura separati.

5.6 Senza il consenso scritto dell'Acquirente, gli oggetti di cui sopra non possono essere rottamati né resi disponibili a terzi, ad esempio per scopi di produzione. Non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli concordati contrattualmente, ad esempio la fornitura a terzi. Durante l'esecuzione del contratto, devono essere conservati con cura per l'Acquirente dal Fornitore a spese di quest'ultimo.

5.7 La cura, la manutenzione e il rinnovo parziale degli oggetti sopra menzionati si basano sugli accordi presi di volta in volta tra l'Acquirente e il Fornitore.

5.8 L'Acquirente si riserva tutti i diritti sui disegni o prodotti realizzati secondo le sue informazioni nonché secondo le procedure sviluppate dall'Acquirente.

5.9 Tutte le informazioni commerciali o tecniche messe a disposizione dall'Acquirente (incluse le caratteristiche che devono essere ricavate, ad esempio, dagli oggetti, dai documenti o dal software consegnati, nonché altre conoscenze o esperienze) devono, purché e nella misura in cui non siano dimostrabilmente di pubblico dominio, essere tenute riservate a terzi e possono essere rese disponibili nell'ambito dell'attività del Fornitore solo a persone strettamente necessarie per consentire al Fornitore di eseguire il contratto, laddove tali persone si impegnino a mantenere la riservatezza e rimangano di proprietà esclusiva dell'Acquirente. Tali informazioni, ad eccezione delle forniture all'Acquirente, non possono essere riprodotte o utilizzate in altro modo senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Tutte le informazioni provenienti dal Fornitore (se applicabile, comprese copie o disegni realizzati) e gli oggetti affidati a titolo di prestito devono, su richiesta della Parte, essere restituite all'Acquirente integralmente e senza indugio o, su richiesta dell'Acquirente, essere distrutte.

Nella misura in cui questi siano stati messi a disposizione dell'acquirente da terzi, il presente diritto riservato vale anche a favore di tali terzi.

6. Date e termini di consegna, prove di origine e obbligo di consegna dei pezzi di ricambio

6.1 Eventuali variazioni rispetto ai contratti conclusi e agli ordini dell'acquirente sono ammesse solo previo consenso scritto.

6.2 Le date e i termini concordati sono vincolanti. Il ricevimento della merce da parte dell'Acquirente costituisce il rispetto del termine di consegna. Qualora la consegna non sia concordata "franco fabbrica" ​​(DDU o DDP secondo gli Incoterms 2010), il Fornitore è tenuto a rendere la merce disponibile in tempo utile, tenendo conto dei tempi da concordare con il vettore per il carico e la spedizione.

6.3 Non appena il Fornitore venga a conoscenza di difficoltà relative alla produzione, alla fornitura di materie prime, al rispetto degli appuntamenti o circostanze simili che potrebbero impedirgli di effettuare una consegna conforme all'ordine dell'Acquirente o di consegnare nella qualità concordata, il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente l'Ufficio Acquisti dell'Acquirente. Ciò non pregiudica l'obbligo di rispettare gli appuntamenti concordati.

6.4 Inoltre, in caso di superamento dei termini concordati, il Fornitore è tenuto a risarcire l'Acquirente e/o il cliente dell'Acquirente per i danni derivanti dal superamento del termine.

6.5 In caso di ritardo da parte del Fornitore, e dopo la scadenza di un congruo termine successivo fissato dall'Acquirente senza che ciò abbia avuto esito positivo, l'Acquirente può far eseguire la fornitura non ancora effettuata dal Fornitore da un terzo a spese del Fornitore stesso. In alternativa, l'Acquirente può anche recedere dal contratto dopo la scadenza di un congruo termine successivo da lui fissato senza che ciò abbia avuto esito positivo.

6.6 L'accettazione senza riserve della consegna o della prestazione ritardata non comporta la rinuncia alle pretese di risarcimento danni spettanti all'acquirente a causa della consegna o della prestazione ritardata; ciò vale fino al completamento del pagamento dovuto dall'acquirente per la consegna o la prestazione in questione.

6.7 Le consegne parziali non sono in linea di principio autorizzate, a meno che l'Acquirente non le abbia espressamente acconsentite.

6.8 Salvo prova contraria, i valori accertati dall'Acquirente durante il controllo della merce in entrata sono definitivi per quanto riguarda il numero degli articoli, i pesi e le misure.

6.9 Il Fornitore si assume il rischio relativo agli articoli da fornire fino all'accettazione della merce da parte dell'Acquirente o del suo incaricato nel luogo in cui la merce deve essere consegnata conformemente all'ordine.

6.10 Forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni operative non imputabili all'Acquirente, disordini, misure ufficiali e altri eventi inevitabili danno diritto all'Acquirente, indipendentemente dai suoi altri diritti, di recedere dal contratto in tutto o in parte, nella misura in cui siano di notevole durata e comportino come conseguenza una notevole riduzione delle esigenze dell'Acquirente.

6.11 Il Fornitore si impegna a fornire per ogni articolo fornito il peso netto e il numero della tariffa doganale secondo la Nomenclatura Combinata Europea o il Codice SA secondo il “Sistema Armonizzato”,

6.12 Il fornitore è tenuto a informare per iscritto l'acquirente se gli articoli forniti sono soggetti a restrizioni all'esportazione, in particolare se l'ambito di fornitura contiene articoli a duplice uso o altri articoli ai sensi del regolamento europeo (CE) n. 428/2009 o di qualsiasi altro regolamento che proibisca o limiti l'esportazione o la riesportazione di determinati beni in generale o verso paesi specifici, come ad esempio, ma non solo, i regolamenti europei sull'embargo, i regolamenti dell'amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti ("EAR") o i regolamenti sul traffico internazionale di armi (ITAR).

6.13 I prezzi per i pezzi di ricambio e i prodotti sostitutivi sono prezzi standard. I reclami relativi a difetti di qualità, responsabilità e ritardi si basano sulle presenti Condizioni.

7. Qualità e documentazione

7.1 Eventuali modifiche alla merce da consegnare sono soggette al previo consenso scritto dell'Acquirente.

7.2 Il Fornitore controllerà costantemente la qualità dei beni consegnati e terrà traccia dei risultati di tali controlli di qualità. Le parti contraenti si informeranno reciprocamente sulle possibilità di miglioramento della qualità dei beni da consegnare. Qualora il tipo e l'entità dei test, nonché gli strumenti e i metodi di prova non vengano concordati tra Fornitore e Acquirente, l'Acquirente, se il Fornitore lo desidera, accetterà di discutere i test con il Fornitore in base al proprio know-how, alle proprie esperienze e possibilità, al fine di concordare lo stato richiesto delle tecniche di prova nel caso in esame, a condizione che l'Acquirente possa insistere sui requisiti minimi necessari alla propria attività. Inoltre, l'Acquirente, su richiesta, informerà il Fornitore sulle norme di sicurezza applicabili.

7.3 I verbali di collaudo devono essere conservati per dieci anni e devono essere presentati all'Acquirente in caso di necessità. Il Fornitore è tenuto a obbligare gli eventuali subfornitori nella stessa misura, se legalmente possibile.

7.4 Nel caso in cui le autorità responsabili della sicurezza degli impianti o dei recipienti, degli standard sulle emissioni e simili richiedano l'ispezione del processo di produzione e la divulgazione dei registri dei test dell'Acquirente, per esaminare determinati requisiti, il Fornitore dovrà, su richiesta dell'Acquirente, fornire a tali autorità le informazioni e i registri pertinenti in loro possesso in merito all'Acquirente e fornire all'Acquirente il supporto che ci si può ragionevolmente aspettare.

7.5 Il Fornitore è tenuto a istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità adeguato per tipologia ed estensione, conforme allo stato attuale della tecnica e documentato. Tutti i prodotti e i processi del Fornitore devono essere conformi allo stato attuale della tecnica, alle norme di sicurezza applicabili e ai dati tecnici concordati.

7.6 Il Fornitore acconsente sin d'ora all'esecuzione di audit di qualità per la valutazione dell'efficacia del suo sistema di garanzia della qualità da parte dell'Acquirente o di un suo agente, se del caso con la partecipazione del cliente dell'Acquirente.

7.7 Il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Acquirente, a stipulare con quest'ultimo un accordo di garanzia della qualità.

8. Garanzia

8.1 Il fornitore garantisce che i prodotti consegnati

  1. a) Sarà conforme alle specifiche concordate e ai campioni iniziali consegnati;
  2. b) Rispettare tutte le leggi e i regolamenti dei paesi in cui tali prodotti o i veicoli contenenti tali prodotti saranno venduti; e
  3. c) Sono perfettamente idonei alle esigenze funzionali e alla capacità dei prodotti dell'Acquirente nonché all'uso previsto.
  4. d) Sono esenti da difetti di materiale, fabbricazione o assemblaggio

Il Fornitore garantisce di essere pienamente informato circa tali requisiti, capacità e utilizzo.

8.2 Il Fornitore verificherà immediatamente se le richieste dell'Acquirente siano in qualche modo errate, poco chiare, incomplete o incoerenti. Qualora il Fornitore riscontri tali circostanze, ne darà immediata comunicazione scritta all'Acquirente.

8.3 L'Acquirente ha in linea di principio il diritto di scegliere il tipo di adempimento successivo. Il fornitore ha il diritto di rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto dall'Acquirente qualora tale scelta sia irragionevole.

8.4 Se il Fornitore non elimina il difetto o non sostituisce l'articolo non conforme entro un termine specificato dall'Acquirente e che l'Acquirente ritiene adeguato alle circostanze individuali, l'Acquirente ha il diritto, in casi urgenti, in particolare per evitare pericoli acuti o danni maggiori, di eseguire personalmente tali interventi o di farli eseguire da terzi, a spese del Fornitore.

8.5 Il Fornitore garantisce i prodotti e i materiali per 36 mesi dopo che i prodotti o i materiali del Fornitore sono stati messi in servizio sull'impianto/nave equipaggiata con i prodotti o i materiali del Fornitore ('Periodo di garanzia'), a condizione che l'Acquirente notifichi al Fornitore una richiesta di garanzia entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

8.6 In caso di vizi della proprietà del Fornitore sui prodotti da lui consegnati, il Fornitore indennizza inoltre l'Acquirente da eventuali pretese preesistenti di terzi.

8.7 Se dalla consegna difettosa dovessero derivare all'Acquirente dei costi, in particolare costi di trasporto, pedaggi, costi di lavorazione, costi di materiale o costi per un controllo della merce in entrata che vadano oltre l'entità consueta, il Fornitore dovrà farsi carico di tali costi.

8.8 Se durante il Periodo di Garanzia l'Acquirente riprende prodotti fabbricati e/o venduti dall'Acquirente a causa di un difetto del prodotto contrattuale fornito dal Fornitore o se per questo motivo il prezzo di vendita dell'Acquirente viene ridotto o se per questo motivo sussiste un reclamo nei confronti dell'Acquirente in altro modo, l'Acquirente si riserva il diritto di regresso nei confronti del Fornitore.

8.9 L'Acquirente ha il diritto di pretendere dal Fornitore il risarcimento delle spese di cui è diventato responsabile nei confronti dei propri clienti, in quanto questi hanno diritto al risarcimento delle spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare spese di trasporto, pedaggi, costi di lavorazione e costi dei materiali.

8.10 Il ricorso dell'Acquirente al Fornitore ai sensi dei paragrafi 8.8 e 8.9 di cui sopra è subordinato alla notifica da parte dell'Acquirente al Fornitore entro due mesi dalla data in cui l'Acquirente ha soddisfatto le pretese dei propri clienti nei suoi confronti.

8.11 Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione delle presenti Condizioni, il Fornitore è il solo responsabile delle caratteristiche garantite delle consegne. Le caratteristiche garantite sono concordate tra le parti nel contratto, nel contratto di conto vendita o nell'ordine.

8.12 L'acquirente ha diritto ai diritti legali e contrattuali relativi alle consegne difettose.

In questo contesto vale in particolare quanto segue:

L'acquirente può richiedere al Fornitore la riparazione o la sostituzione di parti difettose con parti esenti da difetti, a sua scelta. I costi a carico del Fornitore in questi casi includono anche i costi aggiuntivi sostenuti dall'Acquirente e dai suoi clienti, in particolare costi di trasporto, pedaggi, costi di lavorazione e costi dei materiali, inclusi i costi per la riparazione e la sostituzione di parti non fornite dal Fornitore, ma che devono essere riparate o sostituite a causa delle parti difettose del Fornitore. In particolare, includono anche i costi di rimozione e installazione in caso di fornitura sostitutiva da parte del Fornitore o di approvvigionamento sostitutivo da parte dell'Acquirente. Costi ai sensi del presente paragrafo.

8.12 comprendono anche importi forfettari che l'Acquirente deve pagare sulla base di accordi corrispondenti in caso di forniture difettose ai propri clienti.

Il diritto al risarcimento del danno, in particolare al risarcimento per inadempimento, resta impregiudicato.9. Responsabilità

9.1 Qualora venga avanzata una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Acquirente ai sensi delle leggi di cui al paragrafo 12.4 o di qualsiasi altra legge, il Fornitore interverrà per conto dell'Acquirente, nella misura in cui ne sarebbe direttamente responsabile. Resta impregiudicata la responsabilità contrattuale del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a manlevare l'Acquirente da richieste di questo tipo, se e nella misura in cui il danno sia stato causato da un difetto dell'oggetto contrattuale fornito dal Fornitore. In caso di responsabilità colposa, tuttavia, ciò si applica solo in caso di colpa del Fornitore. Se la causa del danno rientra nella responsabilità del Fornitore, quest'ultimo è considerato colpevole, salvo prova contraria. In questi casi, il Fornitore si assume tutti i costi e le spese, compresi i costi di eventuali procedimenti legali o di azioni di richiamo. Si applicano inoltre le disposizioni di legge.

9.2 L'Acquirente informerà tempestivamente il Fornitore qualora intenda far valere un diritto nei suoi confronti ai sensi del paragrafo precedente. Nella misura in cui ciò sia ragionevole per l'Acquirente, questi darà al Fornitore l'opportunità di esaminare il diritto e di concordare con l'Acquirente le misure da adottare, ad esempio negoziando una transazione.

9.3 Il Fornitore si farà inoltre carico dei costi delle misure preventive o di mitigazione del servizio clienti da parte dell'Acquirente e/o dei clienti dell'Acquirente, in particolare delle misure per evitare reclami (ad esempio richiamo), a condizione che la misura preventiva del servizio clienti sia almeno imputabile anche a forniture difettose del Fornitore.

9.4 Il Fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile per prodotto e per i costi della campagna di richiamo con una copertura per lesioni personali, danni alla proprietà e perdite pecuniarie per un importo di almeno 5 milioni di euro per caso, a mantenere tali assicurazioni per tutta la durata del rapporto di fornitura in corso senza alcuna interruzione e a fornirne prova all'acquirente in ogni momento, se richiesto.

9.5 L'Acquirente può richiedere al Fornitore di aumentare la propria copertura assicurativa in base all'entità o alla natura dei sinistri coperti o in termini di importo, in base alle richieste del cliente specifico dell'Acquirente, alla capacità del Fornitore, al rapporto commerciale e ai rischi di responsabilità. Il Fornitore è tenuto a valutare tali richieste e a fornire il proprio consenso ove possibile. Tale consenso non potrà essere rifiutato irragionevolmente dal Fornitore.

9.6 Nel caso in cui si verifichi un evento assicurato, l'Acquirente e il Fornitore sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni su tutte le circostanze e gli eventi associati all'evento assicurato.

9.7 In caso di cambio della compagnia di assicurazione della responsabilità civile, il Fornitore dovrà fornire immediatamente all'Acquirente la relativa documentazione giustificativa, senza indugio e senza che ne venga fatta richiesta.

10. Diritti di proprietà industriale

10.1 Il Fornitore è responsabile per qualsiasi rivendicazione che, a causa dell'uso dei prodotti consegnati secondo i termini del contratto, derivi dalla violazione di diritti di proprietà industriale, concessi o richiesti (diritti di proprietà industriale), indipendentemente dal luogo in cui tali diritti di proprietà industriale siano stati pubblicati o richiesti.

10.2 Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente e i clienti di quest'ultimo da ogni responsabilità derivante dall'uso di tali diritti di proprietà industriale.

10.3 Quanto sopra non si applica qualora il Fornitore abbia fabbricato la merce da consegnare secondo disegni, modelli o simili, altre descrizioni o dichiarazioni fornite dall'Acquirente e se, allo stesso tempo, il Fornitore non sapeva che, in relazione ai prodotti da lui sviluppati, venivano violati diritti di proprietà industriale.

10.4 Nella misura in cui il Fornitore non è responsabile ai sensi del paragrafo 10.3 di cui sopra, l'Acquirente terrà indenne il Fornitore da tutte le pretese pertinenti avanzate da terzi.

10.5 Le parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente su tutti i rischi di violazione o presunte violazioni e a darsi reciprocamente la possibilità di opporsi congiuntamente a tali rivendicazioni.

10.6 Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore informerà l'Acquirente circa l'uso di eventuali diritti di proprietà industriale, pubblicati o non pubblicati, di sua proprietà o concessi in licenza, relativi ai beni da consegnare.

11. Sicurezza e protezione

11.1 Le persone che svolgono lavori nei locali dello stabilimento in esecuzione del contratto sono tenute a rispettare le disposizioni HSE applicabili in tale stabilimento. La responsabilità dell'Acquirente nei confronti del Fornitore per eventuali incidenti nei locali dello stabilimento è esclusa, nella misura in cui questi non siano stati causati da dolo o colpa grave di un rappresentante dell'acquirente. L'Acquirente non intende escludere la responsabilità per morte e lesioni personali delle persone coinvolte.

11.2 Il fornitore deve assicurarsi che i locali commerciali e le aree di carico e spedizione in cui i prodotti per l'acquirente vengono realizzati, immagazzinati, preparati, caricati e trasportati siano protetti da interferenze non autorizzate all'interno di una catena di fornitura sicura e protetta e che tutto il personale impiegato sia affidabile.

12. Disposizioni generali

12.1 Per le consegne il luogo di esecuzione è il luogo di utilizzo, per i pagamenti è la sede legale dell'acquirente che effettua l'ordine.

12.2 Nel caso in cui una delle parti contraenti cessi i pagamenti o venga richiesta una procedura di insolvenza o di conciliazione extragiudiziale, l'altra parte avrà il diritto di recedere dal contratto per la parte non ancora adempiuta.

12.3 Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali o di eventuali clausole aggiuntive concordate dovesse essere o diventare invalida, la validità della restante parte delle presenti Condizioni non ne sarà pregiudicata. Le parti contraenti si impegnano a sostituire la disposizione invalida con un'altra disposizione equivalente dal punto di vista commerciale, nella misura in cui ciò sia possibile.

12.4 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, alle presenti Condizioni e a qualsiasi ulteriore stipulazione concordata tra Fornitore e Acquirente si applicheranno esclusivamente le seguenti leggi:

  1. a) Qualora sia il Fornitore che l'Acquirente che effettua il rispettivo ordine abbiano sede legale nell'Unione Europea, si applicheranno esclusivamente le leggi applicabili alla sede legale dell'Acquirente che effettua il rispettivo ordine. In tal caso, è esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11.4.1980 aprile XNUMX sui contratti di vendita internazionale di merci.
  2. b) Nel caso in cui il Fornitore e/o l'Acquirente che effettua il rispettivo ordine abbiano sede legale al di fuori dell'Unione Europea, si applicherà esclusivamente il diritto svizzero, ad esclusione delle norme sui conflitti di legge. In tal caso si applicherà la Convenzione delle Nazioni Unite dell'11.4.1980 aprile 1 sui contratti di vendita internazionale di merci, anche qualora non siano soddisfatti i presupposti del suo art. 1 (XNUMX). Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni e da qualsiasi altra clausola concordata, che non possano essere risolte amichevolmente, saranno in tal caso risolte definitivamente secondo il Regolamento di Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Londra, Regno Unito, da tre arbitri nominati in conformità a tale regolamento. L'arbitrato avrà luogo a Ginevra, Svizzera, in lingua inglese. Tuttavia, nulla impedirà all'Acquirente di scegliere, a sua discrezione, di intentare un'azione contro il Fornitore presso qualsiasi tribunale ordinario avente giurisdizione su tale azione.

13. Responsabilità aziendale del fornitore

13.1. Il Fornitore dovrà osservare e rispettare i principi stabiliti nel Codice di condotta TSI per fornitori e partner commerciali (consegnato al Fornitore).

13.2. Qualora il Fornitore si avvalga di terzi per l'adempimento dei propri obblighi, dovrà garantire che tali terzi rispettino il Codice di Condotta TSI per Fornitori e Partner Commerciali. Qualsiasi incarico di terzi è in ogni caso soggetto all'esplicita approvazione scritta dell'Acquirente.

13.3. Qualora il Fornitore non rispetti i principi stabiliti nel Codice di condotta TSI per fornitori e partner commerciali, l'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato.

TSI = 21/05/2018

DICHIARAZIONE TSI COVID

30.09.2020

Il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'attuale epidemia di Covid-19 ("Epidemia di Covid-19") un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale e, successivamente, l'11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una pandemia.

Di conseguenza, i tempi di consegna e/o i tempi di consegna indicati nel presente preventivo sono stimati e non vincolanti contrattualmente. Qualora venga emesso un ordine di acquisto, TSI rivedrà le date il prima possibile, considerate le attuali circostanze.

Le Parti confermano di essere consapevoli dell'epidemia di Covid-19 e che tale epidemia potrebbe avere un impatto negativo significativo sulle prestazioni delle Parti ai sensi del presente Ordine di Acquisto/Accordo/Contratto. Al fine di mitigare i rischi e le responsabilità delle Parti associati all'epidemia di Covid-19, le Parti convengono quanto segue:

(a) sono esenti da e non saranno responsabili l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi perdita, ritardo, responsabilità, reclamo, inadempimento o altri effetti di qualsiasi tipo che siano un risultato diretto o indiretto dell'epidemia di Covid-19; e

(b) rinunciano irrevocabilmente a qualsiasi diritto di richiedere all'altra parte il risarcimento danni, indennizzi, penali liquidate, penali contrattuali di qualsiasi genere a seguito dell'epidemia di Covid-19.

(c) gli ingegneri potrebbero dover attendere eccessivamente a causa delle normative locali sui test Covid e dei ritardi nei porti. Saranno applicati costi di attesa secondo necessità.